MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE IN PRESENZA DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n.407 dell’11 gennaio 2007 ha sancito che:”L‘obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’articolo 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa”.
Questa decisione della Suprema Corte conferma un orientamento ormai consolidato conferente la revisione dell’assegno di mantenimento del figlio maggiore di età.
Nello specifico il Giudice di Legittimità ha previsto che: “l’esistenza del contratto di lavoro di apprendista e, quindi, il comprovato svolgimento di attività remunerata non possono, di per sé solamente, costituire prova della raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne” .
Fermo restando l’obbligo del grenitore di dimostrare la raggiunta indipendenza economica del figlio per ottenere l’esonero dall’obbligo assistenziale, questa sentenza va chiaramente ad appannaggio di coloro i quali svolgono attività lavorativa di formazione o di lavoro a progetto e comunque di apprendistato. Tutti lavori caratterizzati da una remunerazione più bassa e da una incertezza futura tale da non garantire, in generale, la tanta sospirata tranquillità economica….

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