La Corte di Cassazione con l’ultimo pronunciamento (sent. n. 18287/19 dell’11.06.2019) ha ribadito che l’assegno divorzile spetta solo in particolari casi e non dipende certamente dalla differenza di reddito fra i coniugi.
Oramai è chiara ed univoca la direttrice giurisprudenziale degli Ermellini, anche alla luce delle Sezioni Unite dello scorso anno, ossia il rifiuto, anche in presenza di un sostanziale divario di reddito con l’ex partner, salvo che vengano dimostrate condizioni economiche e sociali particolari che non ne facciano venire meno i presupposti.
In pratica il coniuge richiedente dovrà dimostrare che la mancanza di mezzi di sostentamento dipendono da fattori esterni al matrimonio, quali ad esempio l’età, le condizioni di salute o l’aver fatto per anni la casalinga per cui si è rimasti lontani dal mondo del lavoro. Come giusto che sia l’onere della prova, inerente a queste condizioni, è completamente ad appannaggio del deducente.
Cosicché Il divario fra i redditi dei coniugi non è più di per sé determinante per far scaturire l’assegno divorzile. Pertanto anche un coniuge senza reddito potrebbe non avere più diritto a nulla dopo il divorzio, soprattutto se è ancora giovane per poter cercare lavoro, oppure non ha dato prova che l’assenza di reddito e di occupazione sono dovute a circostanze esterne come la salute o l’impossibilità di trovare un posto di lavoro. E ancora, il diritto sfuma qualora la durata del matrimonio è molto breve.
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI Salerno – Coordinatore Nazionale