Approvate definitivamente dal Consiglio dell’Unione Europea le modifiche al Regolamento n. 2201/2003 su matrimonio e responsabilità genitoriale

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ante e complesse le modifiche apportate dal Consiglio dell’UE al Regolamento n. 2201/2003 (sotto allegato) su matrimonio e responsabilità genitoriale. Il regolamento si occupa di disciplinare soprattutto questioni di natura procedurale in tutti quei casi in cui i paesi dell’Ue sono coinvolti nei conflitti familiari scaturenti dal vincolo matrimoniale o dalla responsabilità genitoriale. La normativa, d una prima lettura, pare voglia sburocratizzare le procedure di riconoscimento dei vari provvedimenti adottati in uno Stato, che devono avere esecuzione in un altro. Previste inoltre tutta una serie di misure collaborative tra Stati quando il protagonista della vicenda processuale è il minore. Fatta questa premessa, vediamo cosa prevedono le disposizioni di maggiore interesse.

Competenza nelle cause di matrimonio e responsabilità genitoriale

Il regolamento, in relazione al matrimonio, stabilisce la competenza delle autorità a pronunciarsi su divorzio, separazione e annullamento, domande riconvenzionali e conversione della separazione personale in divorzio. I criteri base per stabilire la competenza sono la residenza di entrambi, del convenuto o la residenza abituale di uno o entrambi.

Per quanto riguarda invece le cause legate alla responsabilità genitoriale il regolamento fissa le regole per determinare la competenza generale del foro e di quella applicabile in caso di trasferimento illecito del minore, di suo mancato ritorno e di quella residua, che tiene conto del luogo in cui è presente il minore se non è possibile stabilire in altro modo la residenza dello stesso o la competenza in base alle regole previste dall’art. 10.

Questioni comuni

La normativa stabilisce poi quando un’autorità giudiziaria debba considerarsi adita, la verifica della propria competenza da parte dell’autorità giudiziaria, l’esame della procedibilità della domanda, i casi di litispendenza e connessione, ma soprattutto il diritto del minore a esprimere la sua opinione in modo diretto o tramite un rappresentante, che il giudice deve valutare tenendo conto della sua età e maturità.

Procedura di ritorno del minore

Il regolamento sancisce che il ritorno del minore di anni sedici illecitamente trasferito o trattenuto in uno stato membro diverso da quello in cui aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno debba essere disciplinato secondo precise regole della Convenzione dell’Aia. La decisione sul ritorno deve essere espressa entro 6 settimane dalla domanda, salvo eccezioni e sempre a meno che non intervenga una mediazione o la soluzione della controversia si realizzi attraverso procedure extragiudiziali. Anche in questa procedura il minore ha il diritto di essere ascoltato. Anche l’esecuzione della decisione di ritorno deve avvenire in tempi rapidi.

Riconoscimento delle decisioni

L’art. 30 del regolamento prevede poi che “Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare” così come “non è necessario alcun procedimento particolare per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimoniopronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.”

Le disposizioni seguenti elencano i documenti necessari al riconoscimento, le conseguenza in caso di mancata presentazione, e la successiva esecutività ed esecuzione delle decisioni.

Sono poi previste le regole sul mancato riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale e sui motivi del diniego, tra i quali lacontrarietà all’ordine pubblico dello Stato che invoca il riconoscimento.

Diritto di visita

Da segnalare l’art. 54, che si occupa del diritto di visita del minore. In particolare esso dispone che le autorità che hanno la competenza per l’esecuzione del provvedimento ” possono stabilire modalità pratiche volte a organizzare l’esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano affatto o siano insufficientemente previste nella decisione resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di detta decisione.”

Riconoscimento di atti pubblici e accordi

Riconoscimento automatico, senza bisogno di ricorrere ad alcun provvedimento, degli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine.

Cooperazione in materia di responsabilità genitoriale

Massima collaborazione tra le autorità coinvolte nelle questioni relative alla responsabilità genitoriale. L’art 79 in particolare dispone che le autorità centrali debbano, tra l’altro:

  • prestare assistenza nella localizzazione del minore quando risulta che si potrebbe trovare nel territorio dello Stato membro richiesto;
  • raccogliere e scambiare informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia diresponsabilità genitoriale;
  • fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il
  • riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sul territorio dell’autorità centrale richiesta, o come accedere al patrocinio a spese dello Stato;
  • facilitare gli accordi tra i titolari della responsabilità genitoriale.

Collocamento del minore in un altro Stato

Nei caso in cui un’autorità giurisdizionale o altra competente intenda collocare il minore in un altro Stato membro, e non presso un genitore, deve prima ottenere il consenso dell’autorità competente di quest’altro Stato membro. La richiesta di consenso deve essere accompagnata da una relazione sul minore e deve indicare i motivi della proposta di collocamento o assistenza, ed eventualmente la durata del collocamento. Il collocamento quindi può essere disposto solo dopo che è pervenuta l’autorizzazione.

Modifiche Regolamento UE 2201 del 2003

https://www.studiocataldi.it/articoli/35137-divorzio-e-minori-le-nuove-regole-ue.asp

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