INDAGINI PIU’ VELOCI – Il Codice Rosso accerela l’iter dei procedimenti che riguardano i casi di violenza, a partire dalla denuncia che avrà una corsia preferenziale. Velocizza le indagini: ad esempio la polizia giudiziaria sarà tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale e dovrà infatti attivarsi subito. Da parte loro i pm sono obbligati a sentire le vittime entro tre giorni. Questo per evitare che reati come maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di convivenza si reiterino senza interventi tempestivi delle autorità.
Si allarga poi il range di tempo in cui una donna può denunciare: con la nuova legge una donna avrà ben 12 mesi a disposizione anziché i 6 attuali.
CODICE ROSSO AL PRONTO SOCCORSO – Nei Pronto Soccorso degli ospedali viene introdotto un ‘codice’ con bollino rosso per i casi di violenza di genere che saranno analizzati con priorità per arrivare nel più breve tempo possibile all’adozione di provvedimenti protettivi nei confronti delle vittime.
BRACCIALETTO ELETTRONICO – Una delle novità più rilevanti è il braccialetto elettronico, che dovranno indossare gli uomini che avranno ricevuto un ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento. Per chi viola la disposizione la misura cautelare si aggrava e la persona in questione rischia una pena di reclusione fino a due anni.
MALTRATTAMENTI – In caso di maltrattamento sono estese le norme del codice antimafia che prevedono anche la sorveglianza speciale e l’obbligo di dimora in un altro comune per l’uomo violento. Pene più severe per i reati che avvengono i contesti familiari: la reclusione da due a sei anni prevista dal Codice penale all’articolo 572 diventa da tre a sette anni, aumentata fino alla metà se la violenza è avvenuta in presenza o a danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi.
VIOLENZA SESSUALI – Con il Codice Rosso le pene per violenza sessuale salgono a 6-12 anni e se la violenza è di gruppo si arriva fino a 14 anni di carcere. In caso di vittime minori la pena massima è di 24 anni di reclusione. “Il minore di 18 anni, e questo è molto importante, è sempre considerato vittima del reato, sia che assista alla violenza sia che la subisca”, spiega la relatrice Ascari. Inoltre, per gli atti sessuali con minorenni “la procedibilità è sempre d’ufficio. Non è dunque più necessaria la presentazione della denuncia-querela dei genitori”.
STALKING – Salgono le pene per il reato di stalking, “da sei mesi a cinque anni” di carcere a “da uno a sei anni e sei mesi”.
AGGRESSIONE CON L’ACIDO – La nuova legge introduce anche un nuovo reato contro chi sfregia una donna, punibile con la reclusione da 8 a 14 anni (ergastolo se causa la morte).
NOZZE ‘COL SANGUE’ – Così come è punibile fino a 5 anni (6 se è coinvolto un minore) chi induce un altro a sposarsi (anche con unione civile) usando violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi.
REVENGE PORN – Un’altra norma attesa è quella contro il cosiddetto ‘revenge porn’ che punisce chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda foto o video a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso: sono previsti da 1 a sei anni di carcere e multe dai 5mila a 15mila euro. Aggravanti sono previste per l’ex partner che agisce via social. Maggiori tutele per disabili e donne incinte.
SOSPENSIONE CONDIZIONALE – In caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena viene subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero ad hoc presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.