MATRIMONIO?NO.GRAZIE.INSIEME, MA SENZA VINCOLI.

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Hai detto no al vincolo matrimoniale? Se si vive insieme fuori dal matrimonio la tutela della coppia è fortemente limitata.Ecco quali sono le principali differenze per chi ha scelto la convivenza


UNIONI DI FATTO


– Emergenze mediche
Non è possibile pronunciarsi su decisioni in ambito medico e per emergenze ospedaliere


– Licenze lavorative
Non sono concessi permessi al lavoro per malattia del partner


– Assegno di mantenimento
In caso di difficoltà non sono previsti sostegni economici all’interruzione della convivenza


– Casa di proprietà
In caso di morte l’appartamento di proprietà spetta ai legittimi eredi del partner, salvo diversa disposizione testamentaria. Oggi la Legge riconosce al convivente anche un diritto di possesso: in caso di allontanamento dall’abitazione familiare, il convivente potrà far valere questo diritto attraverso vie legali. In presenza di figli la casa familiare sarà assegnata al genitore affidatario.


– Casa in locazione
La Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile e in caso di allontanato dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza in presenza di figli naturali.


– Beni acquisiti
Per  beni acquisiti non esiste il regime di comunione legale tra conviventi. Chi ha compiuto l’acquisto è proprietario del bene


– Elargizioni
Le elargizioni a favore del convivente nel momento in cui vengono compiute non possono più essere richieste da chi le ha effettuate.


– Diritti di successione
Il partner potrà ottenere una quota dell’eredità solo mediante lascito testamentario non superiore alla quota che per legge spetta a figli ed altri soggetti particolari


– Questioni penali
Non c’è equiparazione invece tra famiglia di fatto e famiglia legittima riguardo all’osservanza degli obblighi familiari quali il fornire i mezzi necessari o il versamenti dell’assegno di divorzio. La Legge prevede invece la tutela degli interessi costituzionalmente garantiti. 
 
 

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