Il papà separato non è obbligato a mantenere i figli «bamboccioni», ovvero i maggiorenni che non si sono impegnati a scuola quanto meno per prendere un diploma, che non lavorano e non cercano nemmeno di farlo. È quanto deciso dal collegio presieduto da Ernesto D’Amico che ha rigettato la richiesta di una signora separata che chiedeva il mantenimento per i due figli, di 22 e 24 anni, che non fanno nulla. Non studiano e non lavorano. Un tema che la Cassazione ha già affrontato con diverse pronunce, chiarendo che l’indipendenza economica consiste nel «percepimento di un reddito corrispondente alla professionalità raggiunta collegata allo svolgimento di un’attività lavorativa remunerata» ma l’obbligo del genitore non può durare a vita.
Un principio che in una causa di separazione il tribunale di Verona ha applicato rigettando la domanda avanzata da una ex moglie per ottenere un contributo dal coniuge per il mantenimento dei figli maggiorenni. Al collegio presieduto da Ernesto d’Amico si chiedeva di valutare a chi addebitare la fine del matrimonio, l’assegnazione della casa, con gli arredi, alla signora, e il contributo al mantenimento dei figli mediante il versamento di 700 euro al mese.
Riguardo ai figli il Tribunale ha osservato che «il mantenimento di un figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione. Nella specie», prosegue la sentenza, «i due ragazzi non hanno conseguito il diploma, non risultano essere proficuamente impegnati in un percorso di studi, non risultano svolgere attività lavorativa e nemmeno essersi attivamente impegnati per il reperimento di un’occupazione». In particolare il figlio già nel 2015 non studiava, non ha proseguito gli studi e non lavora, la figlia non ha superato la quarta superiore e non ha il diploma.