RIFIUTA I LAVORI "NON ADATTI A LUI": IL PADRE INVALIDO DEVE MANTENERLO

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Il padre invalido deve continuare a mantenere il figlio maggiorenne che si è licenziato se quest’ultimo non è autosufficiente economicamente. Lo sottolinea la Prima sezione civile della Cassazione che ha disposto che Roberto L., divorziato da Francesca G., dipendente del ministero del Tesoro, e invalido al 74%, dovrà continuare a dare un contributo mensile, pure se minimo, al figlio Riccardo, 27 anni, che dopo aver lavorato per circa un anno si era licenziato. Per la Suprema Corte, l’uomo, anche se può disporre solo dell’assegno di invalidità civile, dovrà continuare a versare 150 euro al mese al figlio non avendo dimostrato che questi aveva raggiunto «l’indipendenza economica».
L’assegno di mantenimento al figlio era già stato abbassato dalla Corte d’appello di Firenze che, nel dicembre 2002, aveva ridotto l’assegno in favore del ragazzo da 225 euro a 150 (ridotti anche gli alimenti per la ex moglie, circa 100 euro) sulla base del fatto che il padre dal maggio del ’98 era iscritto negli elenchi degli invalidi civili con una invalidità del 74% e che il suo reddito si era «notevolmente ridotto». Roberto L. si è rivolto alla Cassazione per fare ridurre ancora gli alimenti dovuti, sostenendo che la sola pensione di invalidità di cui godeva risultava di poco più di 26 milioni di vecchie lire all’anno rispetto ai 41 di cui godeva prima dell’invalidità. La Suprema Corte (sentenza 4102) ha accolto solo in parte il ricorso dell’uomo (relativamente agli alimenti ridotti di solo 25 euro nei confronti della ex) ma per quanto riguarda il mantenimento del figlio maggiorenne che si era licenziato, ha osservato che legittimamente i colleghi di merito hanno previsto il mantenimento per il ragazzo «ormai ventisettenne e munito di diploma di ragioniere che aveva lavorato, pure se per un periodo limitato», dal momento che «non era stato provato il raggiungimento da parte del figlio dell’indipendenza economica».
Sarà ora la Corte d’appello di Firenze a riesaminare il caso ma solo per quanto riguarda gli alimenti dovuti alla ex moglie perché per fare cessare il mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni ci deve essere «colpa» da parte loro.


Fonte “Il Giornale”

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