VIOLENZA SESSUALE TRA CONIUGI

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Deve ritenersi integrato il delitto di violenza sessuale nel caso in cui la moglie non si sia rifiutata di avere rapporti sessuali con il marito per il timore causato dalle violenze e sopraffazioni che quest’ultimo la costringeva a subire all’interno dei rapporti coniugali?


(Cass., sez. III, pen., sentenza 11 luglio 2006, n. 35242)


Con la pronuncia in commento la Suprema Corte affronta la tematica della violenza sessuale, commessa dal marito a danno della moglie, maturata all’interno di un contesto familiare violento e caratterizzato da continui soprusi a danno di quest’ultima.
Per la sussistenza della fattispecie di violenza sessuale, ai sensi dell’art. 609bis c.p., occorre che la violenza e la minaccia abbiano avuto, quale conseguenza, il costringimento della vittima ad avere rapporti sessuali con il proprio carnefice.
La dottrina e la giurisprudenza unanime evidenziano come tale costringimento presupponga la mancanza del consenso al rapporto sessuale da parte del soggetto coartato. Non si può parlare di costringimento, infatti, nel caso in cui entrambi i soggetti abbiano manifestato, in maniera libera e consapevole, la propria volontà al congiungimento carnale.
Da quanto appena precisato occorre domandarsi se:
1) Possa integrarsi il delitto di violenza sessuale nel caso in cui la vittima non fosse d’accordo con il marito, ma abbia solo in apparenza acconsentito ad avere rapporti sessuali con il medesimo per timore di subire guai peggiori.
2) Possa essere considerato meno grave il fatto di violenza sessuale maturato all’interno di un contesto familiare caratterizzato, per sua natura, da un insieme di doveri reciproci di solidarietà.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte.
Per quanto attiene al primo punto si osserva:
– Secondo i giudici della Cassazione, il fatto che la moglie avesse acconsentito ad avere rapporti familiari, sebbene non fosse d’accordo in merito a tale pratica, è emblematico della violenza morale subita dalla stessa, nell’ambito di contesto familiare caratterizzato da continue sopraffazioni e ripetuti contrasti.
– Già i giudici territoriali osservarono come la donna avesse sostenuto di essere stata ripetutamente costretta a subire rapporti sessuali, sebbene il suo dissenso fosse netto ed inequivocabile, anche se non espresso, a causa della particolare situazione familiare nella quale questa si veniva a trovare.
– In una siffatta situazione non era possibile che il marito non fosse a conoscenza o non potesse essere in grado di percepire il dissenso della vittima.
In relazione al secondo punto la Corte argomenta come segue:
– Alla violenza sessuale commessa ai danni della moglie non può essere applicata l’attenuante della minore gravità del fatto, prevista dal secondo comma dell’art. 609bis c.p., essendo del tutto irrilevante la circostanza che la condotta delittuosa sia stata commessa all’interno di un contesto familiare.
– I doveri di solidarietà che sono imposti ai coniugi non può in alcun modo, infatti, legittimare una parte a disporre del corpo e della sessualità dell’altra senza che quest’ultima abbia prestato un valido consenso al rapporto sessuale. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, non si può dire che il consenso sia validamente prestato dalla donna che ha subito la violenza, in quanto frutto di un clima di vessazioni e sopraffazioni per fuggire dalle quali, l’unico rimedio possibile era, appunto, soggiacere alla volontà del marito.
– Per tali motivi la Corte rigetta il ricorso.


Fonte: Altalex


 

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