Anche in tempo di coronavirus arrivano ondate di nuovi orientamenti, elementi a cui viene data una importanza ed una valutazione diversa tanto da portare alla decisione di revocare l’obbligo stabilito, nella sentenza di divorzio (anno 2004 – e già prima in fase di separazione), a carico del marito di versare all’ex moglie l’assegno divorzile.
Situazioni che negli anni hanno subito un mutamento tale da incidere nella vita del marito, sono state attentamente vagliate dal Tribunale che non ha certo mancato di valutare anche una serie di elementi dai quali è stato possibile desumere l’indipendenza economica della donna. In peius per l’uno ed in bonis per l’altro. I Giudici del Collegio Civile, presidente dott.ssa Concetta Alacqua, giudice relatore dott.ssa Rossella Busacca, hanno quindi revocato l’assegno divorzile.
Il collegio civile, nel caso di specie, dopo avere esaminato la situazione economica di entrambe le parti coinvolte nel procedimento e nonostante un provvedimento risalente nel tempo, ha ribaltato quella che rappresentava da oltre 15 anni la “normalità”.
Il provvedimento sembra con ciò allinearsi al filone giurisprudenziale che conferma la natura perequativa – compensativa dell’assegno. Un aspetto, quest’ultimo, che trae origine dal principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascun coniuge.
Gli anni trascorsi dal momento in cui è sorto l’obbligo per il marito ed il diritto a percepire l’assegno per la moglie non rappresentano un “rapporto collaudato ed immutabile”. La dimostrazione che le situazioni mutano ed i provvedimenti giudiziari cambiano!
Avv. Maria Sinagra – Responsabile Territoriale A.M.I. Patti.