Il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha emesso di recente due provvedimenti portatori di valori similari, ma con risultati completamente opposti.
Il primo decreto del 29.9.06 ha stabilito come l’adozione di un minore, ottenuta da una coppia omosessuale in Massachussets, non può essere trascritta alla luce dell’attuale normativa esistente nel nostro ordinamento giuridico. Il TM ha motivato tale provvedimento rilevando che non può essere consentita la costituzione di un legame tra una coppia dello stesso sesso ed un minore, in quanto contrario ai nostri principi etici e sociali. Parimenti, il TM di Brescia, ha fornito uno spunto per altre tipologie di adozione, preannunciando il successivo decreto ed aprendosi alla trascrivibilità di tali provvedimenti pronunciati all’estero, in favore di coppie di fatto o persone single.
Seguendo questa linea, il Tribunale per i Minorenni di Brescia, nel decreto del 31.10.06, ha stabilito che l’adozione del single ottenuta all’estero (nella specie di donna italiana che da due anni viveva in Equador) non collide con i principi di ordine pubblico italiani, considerando che la stessa non genera un grave turbamento dell’ordine sociale né contrasta le basi etiche della nostra convivenza sociale.
La Redazione
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