La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 444 del 22 dicembre 2006, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Genova in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione.
L’art. 19, comma 2, lettera d), del Testo Unico sull’immigrazione Dlgs 286/1998), non viola gli artt. 2 e 30 della Costituzione, in quanto la previsione della temporanea sospensione del potere di espulsione «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono», estesa, per effetto della sentenza n. 376/2000 della Corte Costituzionale, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli interessati.
Fonte: Altalex
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