Il Tribunale di Firenze, con Ordinanza del 13 dicembre 2006, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155 quater c.c. (introdotto con la Legge 54/2006) nella parte in cui recita “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario…..conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
I giudici di primo grado hanno affermato che tale norma è in contrasto con l’art. 3, comma 2 Cost. sulla base del fatto che crea un’assoluta disparità di trattamento tra i figli di genitori separati (o divorziati), a seconda che il proprio genitore intraprenda o meno una convivenza stabile.
Nel caso di specie, il figlio del genitore separato (o divorziato) ha sempre interesse a continuare ad abitare in quella che era la casa coniugale, a prescindere dalle scelte di vita del genitore con il quale convive.
Appare dunque irragionevole privilegiare il diritto di proprietà dell’altro genitore solo nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario.
Il disposto previsto dall’art. 155 quater c.c., così come formulato, potrebbe incidere negativamente sulla libera scelta di chi, dopo la fine di un matrionio, desidera rifarsi una nuova vita con tutto ciò che essa comporta….
ART. 155 QUATER C.C., DUBBI SULLA COSTITUZIONALITA’ DELLA NORMA
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