La Cassazione civile in una recente sentenza n. 25/2007 ha ribaltato la decisione del Giudice d’Appello che aveva accolto la domanda di indennizzo per la disoccupazione riferita al periodo successivo alle dimissioni presentate prima del matrimonio.
La circostanza della permanenza del rapporto di lavoro e della sua piena riattivabilità in ogni momento a semplice richiesta della lavoratrice rendono evidente l’insussistenza della nozione di disoccupazione di cui alla normativa previdenziale.
“La nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il decorso del termine di un anno dopo la celebrazione di quest’ultimo, in difetto della loro conferma davanti all’ufficio del lavoro, comporta indubbiamente la permanenza del rapporto di lavoro”.
NESSUNA DISOCCUPAZIONE PER CHI SI DIMETTE IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO
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