La Suprema Corte torna sul tenore di vita a garanzia del mantenimento per i figli.

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Chiarisce la Corte:

Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte aduna molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico,sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale,alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;

Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell’art. 155 cod. civ., il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

Cassazione-civile-ordinanza-22515-2021

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