S.U. Corte di Cassazione: confermato l’assegno di divorzio se la convivenza dell’ex moglie manca di un progetto di vita comune.

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Svolta delle Sezioni Unite in tema di assegno divorzile con la sentenza 32198/21: il diritto non si estingue automaticamente se si instaura una nuova convivenza.

La Cassazione ha confermato l’assegno di divorzio per la ex coniuge nonostante, quest’ultima, avesse intrapreso una convivenza con un altro uomo e ciò perchè il rapporto è stato ritenuto mancante di un concreto, significativo, progetto di vita, atteso che il nuovo compagno viveva perlopiù, nella propria abitazione.

È quanto hanno stabilito, con una innovativa e chiarificatrice sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 32198/2021, pubblicata il 5 novembre).

Il provvedimento opera una decisiva distinzione tra componente assistenziale e componente compensativa dell’assegno. Se la prima è destinata a venire meno quando il coniuge inizi una nuova relazione stabile, la seconda mantiene la sua ragion d’essere, perché si riferisce a quanto accaduto in precedenza, in costanza di matrimonio.

Per tali ragioni le Sezioni Unite hanno escluso che, in caso di nuova convivenza, operi l’automatica decadenza dal diritto a ricevere l’assegno divorzile.

In tale circostanza, infatti, il giudice, valutando discrezionalmente il singolo caso concreto, dovrà individuare la componente compensativa dell’assegno, stralciando invece quella riferita alle esigenze assistenziali non più meritevoli di considerazione.

allegato_43170_1_S.U. Convivenza

Avv. Claudio Sansò

Coordinatore Nazionale AMI – Presidente sezione distrettuale di Salerno

 

 

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