La Suprema Corte di Cassazione, a differenza di quanto statuito dalle Corti di merito in questi anni, e rispetto a quanto previsto dai diversi protocolli stilati in diversi Tribunali della penisola (Roma, Milano, linee guida del CNF) ha sancito che le spese universitarie non possono essere qualificate come “straordinarie” perché difettano dei caratteri della imprevedibilità e straordinarietà richieste per ritenerle tali. Tali spese (al pari delle altre inerenti allo studio dei figli – ndr) sono spese ordinarie perché rientrano nel regime ordinario di vita dei figli.
Trattasi di esborsi prevedibili e preventivabili, che si ripetono annualmente e che però vanno tenute in debita considerazione in sede di quantificazione del contributo ordinario.
Per cui le tasse universitarie, le spese per il vitto e l’alloggio degli studenti fuori sede e i libri sono tutte spese di cui gli importi si possono conoscere in anticipo, per questo non possono essere intese come eccezionali e non prevedibili.
La Cassazione precisa al riguardo e più in dettaglio che “gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi, nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento e altro”. Queste sono le precisazioni contenute nell’ordinanza della Cassazione n. 34100/2021 in allegato
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI Salerno – Coordinatore Nazionale