"L’AFFIDAMENTO CONDIVISO, UNA RIFORMA DA COMPLETARE"

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Anche se non sono ancora pervenuti dati ufficiali completi, una analisi della giurisprudenza, quale quella compiuta dall’associazione Crescere Insieme in un vasto campione, permette già di trarre significative conclusioni sull’applicazione dell’affidamento condiviso. Il tratto più rilevante è sicuramente quello di un’adozione sempre più ampia, quanto meno dell’istituto in sé. La documentano, oltre ai dati sulle separazioni che stanno pervenendo dalle cancellerie, le valutazioni dei magistrati stessi. Ad es., a Parma l’affidamento condiviso è stabilito nel 90% circa dei casi e a Firenze in oltre il 95%, anche considerando il rito contenzioso. La percentuale scende sensibilmente al sud, come a Pescara e a S. Maria Capua Vetere, soprattutto nel rito contenzioso, pur restando a valori ben superiori al vecchio affidamento congiunto. Accanto a questi motivi di soddisfazione di principio, restano tuttavia resistenze e diffidenze, che sul piano applicativo tendono a svuotare la riforma della sua carica innovatrice. Spesso, ad esempio, si utilizza la conflittualità come motivo sufficiente per non concedere l’affidamento condiviso. La stessa cosa si fa con l’età dei figli e con la distanza tra le abitazioni. Tutte circostanze a torto invocate, perché la legge non ne parla. La legge, all’articolo 155 bis, primo e secondo comma, inequivocabilmente stabilisce che un genitore può essere escluso dall’affidamento solo se di potenziale pregiudizio per il figlio: per sue carenze, e non per la relazione con l’altro. Analogamente, il mantenimento diretto della prole, strumento indispensabile per dare concretezza al rapporto genitori-figli ed effettività alla responsabilità genitoriale, è virtualmente ignorato, spesso anche dalle parti; e, se richiesto, respinto. Così come si ignora spessissimo il diritto del minore all’ascolto; e raramente si suggerisce la mediazione familiare, pur avendone facoltà. Oppure, la tendenza alla conservazione delle antiche abitudini giurisprudenziali si manifesta attuando provvedimenti in cui all’affidamento condiviso sono dati più o meno i medesimi contenuti del vecchio affidamento esclusivo: minimali contatti con uno dei genitori, compiti di cura riservati all’altro. Tutto questo, “nell’interesse del minore”. È una lettura sicuramente distratta e infedele della norma, la quale evidenzia al primo comma dell’articolo 155 il diritto primario dei figli a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, e solo al secondo comma, allo scopo di realizzare le finalità del primo – e non altre, ad esse alternative e con esse non compatibili – fa riferimento all’interesse del minore. La legge traduce la volontà popolare, che ha deciso, sovranamente, di ritenere preferibile per un figlio fare riferimento a due case pur di conservare un rapporto pieno con entrambi i genitori, piuttosto che sacrificarne uno sull’altare dell’unicità del riferimento abitativo e di gestione. Non appare quindi legittimo, se non altro sul piano della divisione dei poteri, che da parte di taluni operatori dell’ambito giudiziario si voglia scavalcare gli ambiti del potere legislativo, anteponendo al criterio della doppia genitorialità un concetto con essa incompatibile, che è quello della “stabilità”, ossia un solo riferimento abitativo, un solo riferimento educativo. Anche perché, lo si riconosca, la stragrande maggioranza dei figli di genitori non separati vive e cresce serenamente, d’abitudine, in una pluralità di ambienti e con una pluralità di stimoli: la scuola, frequentata anche al pomeriggio; le case di nonni e zii, dove si resta spesso anche a dormire.  All’atto pratico, questo voler giustificare valutazioni e scelte del tutto personali invocando l’interesse del minore, non fa altro che privare i minori stessi dei loro più importanti diritti: un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e la possibilità di ricevere concretamente le cure di entrambi. Nasce da qui, comprensibilmente, la necessità di ritoccare la legge 54 in tutte quelle parti in cui una stesura di compromesso ha disseminato ambiguità e consentito interpretazioni certamente estranee allo spirito del legislatore. Varie proposte sono già all’attenzione del Parlamento e dovrebbero essere oggetto di discussione in tempi auspicabilmente brevi.


 


Marino Maglietta, Pres. Ass. Naz. Crescere Insieme

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