IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AMI APPROVA LE MODIFICHE STATUTARIE. INTRODOTTO IL RESPONSABILE PER LE PARI OPPORTUNITA’

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Il Consiglio direttivo dell’AMI all’unanimità ha apportato diverse modifiche allo statuto e al regolamento associativo.

La più rilevante è l’introduzione del Responsabile delle pari opportunità (che farà parte della Giunta esecutiva). Anche nelle singole sezioni distrettuali sarà nominato il responsabile per le pari opportunità che farà parte

Ecco le modifiche:

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’AMI:

  • Consiglio direttivo nazionale;
  • Presidente;
  • Vicepresidente;
  • Segretario;
  • Tesoriere;
  • Coordinatore;
  • Rappresentante presso le istituzioni;
  • Responsabile per le pari opportunità;
  • Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
  • Collegio dei Probi Viri;
  • Direttore editoriale della rivista Lex Familiae

 

ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo di direzione dell’associazione.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o in caso di impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo il Consiglio direttivo sarà presieduto dal componente più anziano di età.

Del Consiglio direttivo nazionale fanno parte di diritto i presidenti delle Sezioni distrettuali ed il Direttore editoriale della rivista Lex Familiae (senza diritto di voto).

In caso di giustificato impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio direttivo nazionale, il singolo Consigliere nazionale può delegare per iscritto altro componente del Consiglio direttivo distrettuale di appartenenza.

La delega può essere rilasciata al massimo per sole due volte in un anno.

La mancata partecipazione personale di un Presidente distrettuale o di un suo delegato a due riunioni consecutive al Direttivo nazionale comporta la sua automatica decadenza da ogni carica, senza necessità di ratifica del Direttivo nazionale. Il Consiglio direttivo nazionale, preso atto dell’avvenuta decadenza, dovrà decidere circa il commissariamento della sezione di appartenenza e la nomina di un nuovo presidente.

Al Consiglio direttivo nazionale spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’associazione.

In particolare, il Consiglio direttivo nazionale:

  • elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore, il Rappresentante presso le istituzioni, il Rappresentante per le pari opportunità e i componenti elettivi della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
  • determina la politica associativa indicandone le linee programmatiche;
  • approva la costituzione delle Sezioni distrettuali;
  • svolge tutte le operazioni inerenti all’amministrazione del patrimonio dell’AMI deliberando l’accettazione di lasciti, legati o donazioni, e l’alienazione degli immobili;
  • approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione;
  • delibera la modifica dello statuto e del regolamento a maggioranza qualificata dei componenti;
  • elegge, per ogni  quadriennio, i componenti del Collegio dei Probi Viri;
  • stabilisce annualmente le quote sociali;
  • nomina i soci onorari dell’AMI Nazionale;
  • nomina e revoca il direttore responsabile e il direttore editoriale della rivista dell’AMI, denominata “Lex Familiae”, ai quali viene indicata la linea editoriale che dovranno adottare. Elegge annualmente il comitato di redazione della rivista. Gli incarichi di direttore responsabile e direttore editoriale coincidono con la durata delle cariche nazionali;
  • nomina e revoca, a maggioranza, il direttore della Scuola di specializzazione dell’AMI.

Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce di diritto almeno tre volte l’anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. Le riunioni sono convocate dal Presidente nazionale almeno 15 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, email, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione. L’avviso di convocazione deve contenere l’O.d.G.

È convocato, inoltre, quando lo richiedano almeno 1/3 dei suoi membri (per eccesso) o dal Presidente nazionale in qualsiasi momento, in caso di urgenza, con lettera di convocazione entro tre giorni dalla data fissata.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti; il Consiglio direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente nazionale è determinante.

Di ogni riunione si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nazionale.

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario a tutti i componenti, anche a mezzo fax o e-mail, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della riunione del Direttivo nazionale.

Il Consiglio direttivo nazionale durerà in carica quattro anni.

In caso di perdita della qualità di Presidente della Sezione distrettuale, vi è la decadenza della qualità di componente del Consiglio direttivo nazionale e di ogni altra carica.

Per la soluzione di determinate questioni, il Consiglio direttivo nazionale può costituire Commissioni di studio con l’eventuale inclusione di membri esterni.

ARTICOLO 13 – COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore nazionale è componente di diritto della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico e offre consulenza sulla logistica degli eventi formativi e congressuali e sulle questioni amministrative delle sezioni, di concerto con gli organi dell’associazione.

Svolge un ruolo di coordinamento e supporto alle Sezioni distrettuali e territoriali e provvede alla diffusione del materiale promozionale dell’AMI (manifesti, inviti, cartelline, penne, gagliardetti, distintivi, roll up etc., dell’associazione).

Pubblica le manifestazioni formative sul sito dell’AMI e sui social network, nonché provvede al tesseramento dei soci delle Sezioni distrettuali.

Provvede al monitoraggio dei contenuti dei profili sui social network e dei siti web riconducibili all’AMI, informando tempestivamente la Giunta esecutiva nell’ipotesi pubblicazioni o comunicazioni pregiudizievoli all’immagine e al buon nome dell’Associazione.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

 

ARTICOLO 13 quarter – IL RAPPRESENTANTE PER LE PARI OPPORTUNITA’.

Il rappresentante AMI per le Pari Opportunità cura, di concerto con il Presidente e tenuto conto delle indicazioni del Direttivo Nazionale, i rapporti in materia di pari opportunità con le istituzioni forensi nazionali nonché con tutti i comitati e/o commissioni  per le pari opportunità nazionali e sovranazionali.

Può essere nominato per tale incarico un avvocato regolarmente iscritto all’Albo professionale e può essere un Presidente Distrettuale o un socio ordinario dell’AMI che si sia distinto/a particolarmente per l’attività svolta per l’eliminazione di ogni ostacolo discriminatorio nella partecipazione alla dimensione sociale, economica e politica della vita quotidiana delle persone.

Affianca il Presidente nelle riunioni presso i suddetti enti istituzionali ed informa il Direttivo Nazionale periodicamente circa ogni decisione adottata in tali sedi.

Promuove l’organizzazione di eventi, sotto l’egida della Giunta esecutiva, per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione sia nell’ambito forense sia al suo esterno.

Redige semestralmente una relazione di sintesi dell’attività svolta.

E’ componente di diritto della Giunta Esecutiva-Comitato Tecnico Scientifico; la sua carica dura quattro anni e può essere rieletto.

 

ARTICOLO 14 –LA GIUNTA ESECUTIVA – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

La Giunta è l’organo esecutivo dell’associazione ed è composta da nove membri.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore, il Rappresentante presso le istituzioni e il Rappresentante per le pari opportunità ne fanno parte di diritto, gli altri due componenti vengono eletti entro il 28 febbraio di ogni anno dal Consiglio direttivo nazionale a maggioranza dei consiglieri.

La Giunta esecutiva è la struttura tecnico scientifico dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:

  1. pianifica e coordina l’annuale piano formativo dell’Associazione per tutti i Distretti, al fine di garantire a tutti i soci dei vari Distretti un’adeguata offerta formativa;
  1. sovraintende alle attività della Scuola di alta specializzazione ed ha il compito di organizzare e gestire i corsi, secondo i regolamenti del CNF e ministeriali. Cura, altresì, l’organizzazione dei corsi di alta formazione.
  2. organizza di concerto con i Presidenti Distrettuali gli eventi nazionali mediante il reperimento e la scelta dei relatori e di tutti gli aspetti organizzativi e logistici;
  3. cura le pubblicazioni di carattere nazionale e vigila su quelle delle Sezioni distrettuali.

La Giunta verifica, su tutto il territorio nazionale, il rispetto dello statuto e della politica e finalità associativa, nel quadro di una doverosa collaborazione tra le Sezioni distrettuali o appartenenti alla stessa area geografica.

La Giunta ha il compito di vigilare sulla corretta offerta formativa di tutte le sezioni distrettuali al fine di garantire l’alta qualità formativa in ogni realtà in cui è presente l’AMI, in conformità del Regolamento CNF 19 aprile 2013 n.1 e successive modifiche e integrazioni.

La Giunta esecutiva, entro 7 giorni, dovrà esprimere parere sul contenuto tecnico scientifico dell’evento comunicato dalla sezione e, se necessario, apportare gli opportuni correttivi sulla scelta del tema dell’evento e sulla struttura didattica, ovvero negare l’autorizzazione allo svolgimento.

Gli eventi a carattere nazionale saranno strutturati dalla Giunta in collaborazione con la sezione distrettuale di riferimento.

La Giunta esecutiva può decidere di organizzare eventi formativi nei Distretti, laddove la politica dell’AMI lo dovesse richiedere, con la collaborazione doverosa della sezione distrettuale di competenza.

La Giunta avrà il compito di indicare alle sezioni i temi da trattare sulla base di nuove leggi,  giurisprudenza o finalità scientifica e sociale dell’AMI.

La Giunta provvede alla gestione amministrativa della sezione commissariata, tramite un commissario straordinario scelto tra i suoi componenti.

La Giunta ha il compito di segnalare ai Presidenti Distrettuali eventuali nominativi per nuove iscrizioni o Responsabili di sezioni Territoriali. Il Presidente distrettuale avrà l’obbligo di prendere contatti con i professionisti segnalati e di valutare autonomamente il da farsi.

 

ARTICOLO 16 – SEZIONE DISTRETTUALE

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DISTRETTUALE

Il Consiglio direttivo distrettuale è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da cinque o sette membri tra i quali il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Responsabile per le pari opportunità.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni al pari del Presidente. Il primo direttivo distrettuale, inclusi il presidente, segretario, il tesoriere, vengono da subito indicati nell’atto di costituzione della Sezione.

Il Consiglio distrettuale ratifica e fa proprie, di volta in volta, le eventuali modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio direttivo nazionale.

La riunione del Consiglio distrettuale è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano d’età.

Spetta al Consiglio distrettuale:

  • fornire le indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;
  • eleggere al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere e il Responsabile per le pari opportunità;
  • creare sinergie con altre associazioni locali, con gli Enti e con la magistratura ordinaria e minorile; e soprattutto con il territorio;
  • far recapitare alla sede nazionale la giurisprudenza locale e informazioni sulla formazione professionale organizzata da associazioni aventi scopi simili;
  • creare sinergie con le Sezioni distrettuali limitrofe e collaborare con le altre Sezioni;
  • pianifica la formazione del distretto, tenendo conto del piano formativo annuale della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
  • può deliberare, a maggioranza, la nomina di non più di tre soci onorari all’anno, individuati – su designazione del Presidente – tra professionisti che si sono distinti per il proprio impegno professionale o per l’attività svolta nel campo giuridico, scientifico e istituzionale;
  • può deliberare a maggioranza qualificata, su istanza motivata del presidente distrettuale, la rimozione di un componente del consiglio direttivo distrettuale, che si sia disinteressato reiteratamente dell’attività associativa o non abbia partecipato, senza giustificato motivo, a due o più eventi formativi organizzati nel corso dell’anno nell’ambito del distretto;

Il consiglio direttivo distrettuale si riunisce di diritto due volte all’anno.

Il consiglio direttivo distrettuale è convocato dal presidente distrettuale, almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.

I consiglieri distrettuali hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni del direttivo.

La mancata partecipazione personale di un consigliere a due riunioni consecutive, al Direttivo distrettuale, comporta la sua automatica decadenza da ogni carica, senza necessità di ratifica del  Direttivo distrettuale o del Collegio dei Probiviri.

Il consigliere decaduto non può candidarsi al successivo direttivo distrettuale.

Il presidente distrettuale, preso atto dell’avvenuta decadenza,  dovrà convocare, entro 15 giorni, l’assemblea dei soci che provvederà alla nomina di un nuovo consigliere distrettuale.

La sostituzione di un consigliere distrettuale, con la procedura di cui al comma precedente, si avrà anche nel caso di perdita della qualità di socio (art. 7 comma 4), dimissioni, rimozione e  decesso. Nell’ipotesi in cui il consigliere distrettuale ricopra la carica di presidente distrettuale si adotterà la procedura di cui all’art. 16 – § Presidente – ultimo comma.

 

REGOLAMENTO

7) RAPPORTI CON LA STAMPA E MASS-MEDIA – SITO WEB – SOCIAL

NETWORK E MEZZI DI COMUNICAZIONE

I rapporti con la stampa Nazionale saranno mantenuti esclusivamente dal Presidente Nazionale.

I rapporti con la stampa locale saranno curati dal Presidente di Sezione Distrettuale, nel rispetto dell’art. 18 del codice deontologico.

In ogni caso, le dichiarazioni a mezzo stampa dovranno essere sempre conformi alle linee guida e alle posizioni ufficiali dell’associazione.

Il sito web dovrà essere utilizzato conformemente agli scopi associativi da ogni Sezione, quale mezzo di informazione scientifica settoriale, diffusione di opinioni e commenti su argomenti di pertinenza associativa, di comunicazione ai soci, di pubblicità degli eventi formativi.

È consentito l’utilizzo dei social-network essendo intento dell’AMI diffondere quanto più possibile  la conoscenza delle tematiche associative.

Ogni sezione distrettuale e/o territoriale potrà creare propri profili, gruppi o pagine sui social network, o altre piattaforme web, con gli unici obblighi di agire in conformità con le linee guida e le posizioni ufficiali dell’Associazione, e dare risalto alle attività dell’associazione tutta, nel rispetto della netiquette.

E’ inoltre fatto divieto di partecipare a trasmissioni televisive che riguardano propri assistiti sub judice o partecipare a trasmissioni in cui non sia previsto il contraddittorio, anche dopo la definizione del processo.

La presenza nei mass media deve essere finalizzata solo all’analisi di istituti processuali o di provvedimenti giurisprudenziali o di orientamenti giurisprudenziali.

Ciascun Presidente Distrettuale, ciascun Dirigente Distrettuale e ciascun Responsabile Territoriale dovrà osservare regole di decoro nei social network ed evitare la pubblicazione di contenuti inopportuni o offensivi o di immagini o filmati personali non consoni al proprio ruolo professionale, associativo e sociale e comunque fare riferimento alla politica associativa o a contrasti personali con altri associati.

I gruppi dell’AMI sui social network sono soggetti al controllo della Giunta Esecutiva che cura il buon nome e l’immagine dell’Associazione. La Giunta esecutiva può delegare un professionista interno o esterno all’Associazione che a titolo gratuito o oneroso curi l’immagine dell’AMI sui social network.

I rapporti epistolari tra i Presidenti di Sezione saranno tenuti anche a mezzo posta elettronica (mailing list) o tramite programmi di messaggistica, anche di gruppo, delle principali piattaforme social o in videoconferenza.

I Responsabili delle sezioni distrettuali e territoriali, titolari e/o gestori di un social network o di un sito internet, devono dare preventiva comunicazione al Presidente nazionale, al Coordinatore nazionale e al Presidente distrettuale, impegnandosi alla disattivazione del profilo qualora decadono dal loro incarico.

L’uso dei canali di comunicazione telematica avverrà secondo regole di comune prudenza e ciascun fruitore sarà personalmente responsabile dei contenuti delle proprie comunicazioni.

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