DDL SULL’ISTITUZIONE DELL’AVVOCATO DEL MINORE

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Legislatura 15º – Disegno di legge N. 1853


 


SENATO DELLA REPUBBLICA


XV LEGISLATURA


N. 1853


DISEGNO DI LEGGE


d’iniziativa del senatore COLOMBO Furio


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2007


 


Istituzione dell’avvocato del minore


 


PRESENTAZIONE


Onorevoli Senatori. – In ogni causa civile e penale che coinvolga a qualsiasi titolo un minore, esso ha diritto di essere rappresentato da un legale indipendente dalle altre parti in causa.


Ciò significa che il minore non potrà essere rappresentato dai legali dei genitori o del tutore né affidato alla benevolenza del giudice.


Nessuna decisione che riguardi la vita e il benessere di un minore può essere presa senza avere ascoltato le ragioni del legale che rappresenta il minore e i suoi interessi e che avrà accesso a tutti i gradi e tempi dell’iter giudiziario in condizioni di parità con i rappresentanti delle altre parti in causa.


In particolare, nessuna decisione del giudice che riguardi separazione, divorzio, affidamento a uno dei genitori o ogni altra condizione di disponibilità dei minori da parte dei familiari può essere presa senza avere ascoltato le ragioni e considerato la documentazione dell’«avvocato del minore». A partire dalla età di sei anni i bambini, assistiti dai rispettivi legali, potranno essere personalmente sentiti in tutte le materie che riguardano la loro vita, il luogo e le modalità della riorganizzazione familiare, e ogni altra decisione che potrà segnare le loro esistenze.


In ogni caso gli interessi del minore sono sempre rappresentati in qualunque grado e istanza di giudizio da un avvocato indipendente dai rappresentanti di tutte le altre parti in causa, compresi i rappresentanti legali dei genitori o del tutore. Ciò al fine di mettere il giudice in condizione di ricevere un uguale contributo di iniziativa, proposta e difesa sia per gli adulti sia per i minori coinvolti nella vicenda giudiziaria. Esiste un pericolo di contraddizione fra la difesa autonoma e separata dei diritti dei minori da parte di un proprio rappresentante legale e la rete dei rapporti affettivi e naturali che legano i minori alla famiglia o a chi si prende cura di essi. E tuttavia sembra ai proponenti del presente disegno di legge che non si possa ignorare l’altro rischio, frequente e dimostrato in infinite situazioni, alcune delle quali hanno dato luogo a drammatiche polemiche pubbliche. È accaduto anni fa nel caso di Serena Cruz, la bambina di quattro anni sottratta nella notte ad amorevoli genitori e fratellini adottivi a causa di una irregolarità commessa dal padre adottivo non verso la nuova figlia, con la quale il legame era ormai fortissimo, ma sulle forme e procedure di adozione.


Quel legame è stato troncato senza alcuna possibilità di presentare le ragioni e gli interessi della bambina, considerando solo le ragioni e gli interessi degli adulti.


Occorre creare le condizioni ideali per raggiungere soluzioni giuridicamente e moralmente adeguate agli interessi di tutte le parti.


A tal fine occorre evitare ai minori e, soprattutto, ai bambini di diventare oggetti di scambio nel gioco delle parti. Essi sono, si dice, tutelati dal giudice. Ma il giudice beneficierà della indipendente presentazione e argomentazione delle ragioni del minore e resta intatta l’autonomia giuridica e di fatto della conclusione che riterrà di raggiungere.


L’avvocato dei minori è nominato dal presidente del tribunale per i minorenni, è scelto in uno speciale albo che sarà messo a disposizione in ciascun distretto giudiziario dall’ordine degli avvocati, e viene retribuito dallo Stato secondo tabelle fissate e pubblicate a tale fine.


DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.


1. In ogni causa civile e penale in cui sono in discussione, in modo diretto o indiretto, le condizioni di vita, il benessere, l’abitazione, la tutela e la dislocazione fisica di un minore, il giudice chiede al presidente del tribunale per i minorenni la nomina di un avvocato che assuma la funzione di rappresentare gli interessi del minore in modo indipendente dai rappresentanti legali di genitori o tutori, nonché dalle loro richieste o posizioni processuali.


Art. 2.


1. L’avvocato del minore è scelto in un albo speciale istituito presso il tribunale per i minorenni e deve essere considerato a tutti gli effetti un difensore d’ufficio, le cui spese sono a carico degli uffici giudiziari e il cui rimborso può essere a carico della parte soccombente o condannata.


Art. 3.


1. L’avvocato del minore è a tutti gli effetti di legge parte in causa con diritto di intervento, esibizione di prove, chiamata di testimoni e partecipazione ad ogni fase dell’istruttoria e del processo, con le stesse facoltà delle altre parti in causa.


Art. 4.


1. In tutti i casi in cui il minore abbia la capacità e la volontà di intervenire personalmente nella causa, il giudice è tenuto ad ascoltarlo con l’assistenza dell’avvocato che lo rappresenta. Il minore deve essere sentito, quando possibile, sulla sua intenzione di assistere personalmente alla causa, e ha diritto di testimoniare o essere sentito in modo informale con l’assistenza del suo avvocato.


Art. 5.


1. In caso di non partecipazione del minore al dibattimento, l’avvocato del minore ne rappresenta non solo gli interessi ma anche le opinioni e i desideri che il minore ha preventivamente comunicato, quando possibile, al suo legale e al giudice.


2. L’avvocato del minore sottopone al giudice, in confronto con tutte le parti, gli interessi del minore che non è in grado di esprimersi, sulla base di ragioni, evidenze, e in riferimento a fatti e situazioni ambientali, con tutte le facoltà di iniziativa processuale che sono garantite ad ogni altra parte.

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