Siglato dal COA e dal Tribunale di Milano il Protocollo (sotto allegato) da applicare quando nel corso dei procedimenti di separazione, divorzio e unioni civili presentati su istanza congiunta delle parti, gli accordi contengano clausole che prevedono il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti sugli stessi.
Il protocollo si propone di regolamentare i trasferimenti immobiliari, fornendo ai difensori delle linee guida utili per poter predisporre correttamente gli atti e definire anche quali sono gli adempimenti a carico delle cancellerie competenti.
Il protocollo tratta e disciplina infatti i seguenti aspetti:
- il contenuto del ricorso e della domanda con cui si chiede la conversione del rito;
- i documenti che devono essere depositati nel fascicolo d’ufficio;
- la nomina dell’ausiliario art. 68 c.p.c per la verifica della conformità del ricorso e della validità delle condizioni del trasferimento e i criteri per la determinazione del compenso di questo soggetto.
Interessanti soprattutto le indicazioni sul contenuto del ricorso e della domanda con cui si chiede la conversione del rito:
- nella intestazione del ricorso o della domanda di conversione le parti devono manifestare la volontà di concludere un accordo che prevede un trasferimento immobiliare;
- il cedente deve manifestare la volontà di traferire o costituire un diritto reale indicando l’eventuale corrispettivo richiesto, mentre controparte deve manifestare la volontà di accettare;
- ci sono poi le indicazioni sulla conformità oggettiva e soggettiva dell’accordo;
- l’elenco dei dati da indicare nell’accordo e nel ricorso;
- la descrizione dell’immobile con i relativi dati catastali e le dichiarazioni di abitabilità, agibilità, regolarità urbanistica, valore, vincoli culturali o paesaggistici, ecc
Scarica il protocollo allegato_45220_1
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