SICUREZZA NEI TRIBUNALI: LA DENUNCIA DELL’AMI ARRIVA IN PARLAMENTO

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ATTO CAMERA


ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03256/233


Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 15


Seduta di annuncio: 259 del 15/12/2007


Primo firmatario: MINASSO EUGENIO


Gruppo: ALLEANZA NAZIONALE


Data firma: 15/12/2007Elenco dei co-firmatari dell’atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma


GERMONTANI MARIA IDA ALLEANZA NAZIONALE 15/12/2007


BONGIORNO GIULIA ALLEANZA NAZIONALE 15/12/2007


Stato iter: CONCLUSO il 15/12/2007


Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 15/12/2007


Resoconto  GRANDI ALFIERO  SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE


INTERVENTO PARLAMENTARE 15/12/2007


Resoconto  GERMONTANI MARIA IDA  ALLEANZA NAZIONALE


PARERE GOVERNO 15/12/2007


Resoconto  GRANDI ALFIERO  SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE


Fasi iter:


ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/12/2007


DISCUSSIONE IL 15/12/2007


ACCOLTO IL 15/12/2007


PARERE GOVERNO IL 15/12/2007


RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2007


CONCLUSO IL 15/12/2007


Atto Camera


Ordine del Giorno 9/3256/233


presentato da  EUGENIO MINASSO


sabato 15 dicembre 2007 nella seduta n.259


 


La Camera,  premesso che:




  • il 17 ottobre 2007 all’interno del tribunale di Reggio Emilia un cittadino albanese durante la propria causa di separazione ha sparato e ucciso la moglie ed il cognato ferendo il legale della donna uccisa;


  • a Reggio Emilia i magistrati da tempo chiedono più sicurezza all’ingresso: già nel 2002 un uomo era entrato con la pistola durante un’udienza di separazione;


  • il livello di sicurezza degli uffici giudiziari italiani è troppo basso e la maggior parte dei tribunali italiani è priva di qualunque sistema di sicurezza che possa permettere di identificare chi entra e l’eventuale introduzione di armi od oggetti atti ad offendere;


  • l’associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani chiede da tempo che le forze dell’ordine assistano anche alle cause familiari, così come assistono alle udienze penali, proprio per il gran numero di delitti familiari che si stanno consumando;


  • il decreto ministeriale 28 ottobre 1993 all’articolo 2, comma 1, recita: « Compete al procuratore generale presso la corte di appello adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria. Salvo che nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti sono adottati sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati»;


  • l’attività del procuratore generale in materia di sicurezza è stata in seguito specificata dalla circolare applicativa n. 4 del 28 marzo 1994 e dalle modifiche ed integrazioni ad essa apportate dalla successiva circolare n. 10 del 9 settembre 1997. Secondo la chiara definizione della circolare in questione, il procuratore generale resta individuato quale «organo a cui è deputata la funzione di coordinamento tra le esigenze di tutela della struttura e quelle che riguardano la persona dei magistrati cosiddetti a rischio»;

inoltre la circolare del 1994 e le successive integrazioni del 1997 individuano, con riguardo al tema della sicurezza delle strutture giudiziarie, tre grossi ambiti di intervento di competenza del procuratore generale: l’organizzazione e l’utilizzo di materiali di protezione di cui gli uffici siano già dotati; l’individuazione e la scelta dello strumento in concreto più idoneo a conseguire la specifica tutela e l’acquisizione di strumenti di protezione nuovi o diversi da quelli di cui gli uffici siano già dotati;


il servizio di vigilanza esterna degli uffici giudiziari disposto su richiesta del procuratore generale, è regolamentato dalla circolare ministeriale n. 6/4056/01/20A del 25 giugno 2001; il servizio può essere affidato alle forze dell’ordine su disposizione del prefetto e, ove ciò non sia possibile, è affidato ad istituti di vigilanza privata, attualmente a carico del comune nel cui territorio ha sede l’ufficio giudiziario,


impegna il Governo:




  1. a prevedere la possibilità di effettuare un monitoraggio all’interno degli uffici giudiziari, per valutare la reale efficienza dei sistemi di sicurezza adottati;


  2. a valutare la possibilità di adottare provvedimenti urgenti, volti anche a modificare il decreto ministeriale 28 ottobre 1993, affinché siano messe in sicurezza le aule dei tribunali e più in generale siano meglio protetti i luoghi dove si amministra la giustizia;


  3. a valutare la possibilità di potenziare le necessarie dotazioni di sicurezza, quali metal detector, telecamere a circuito chiuso e personale di vigilanza all’interno dei tribunali.


9/3256/233. (Testo modificato nel corso della seduta) Minasso, Germontani, Bongiorno.


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