La Suprema Corte sulla decorrenza dell’indennità dovuta per l’uso esclusivo della casa coniugale da parte del coniuge separato.

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La Cassazione con ordinanza n. 10264/2023 del 18 aprile 2023 ha sancito che l’ex coniuge separato, comproprietario dell’immobile adibito a casa coniugale, può ottenere il pagamento di un indennizzo da parte dell’altro coniuge che lo occupa in via esclusiva.

E’ chiaro che il riferito immobile non deve essere stato oggetto di provvedimento di assegnazione in favore dell’altro coniuge, in quanto in tal caso l’uso esclusivo è legittimato da un provvedimento giudiziale.

Per cui ha chiarito la Corte che per ottenere l’indennizzo legato all’uso esclusivo sono necessarie ulteriori condizioni quali:

  1. che la natura del bene di proprietà comune non ne permetta un simultaneo godimento da parte dei comproprietari, ad esempio quando non vi è avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, in quanto non ne è impedito il godimento individuale;
  2. in secondo luogo è necessaria una richiesta formale di rilascio dell’immobile ovvero un istanza di utilizzo (anche turnario) o di ricevere una quota dei frutti non goduti. Da questo momento,m tra l’altro, decorre il diritto all’indennità e non dall’emissione dei provvedimenti presidenziali o dalla sentenza di separazione.

Pertanto la Corte di Legittimità ha cassato con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che nel decidere la controversia si dovrò attenere al principio di diritto secondo cui “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l’art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene”.

Cassazione-civile-ordinanza-10264-2023

Avv. Claudio Sansò

Presidente AMI Salerno – Coordinatore Nazionale AMI

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