L’ascolto del minore nella Riforma Cartabia
Il Diritto del minore ad esprimere la propria opinione è sancito a livello europeo dall’art. 21 del Reg. UE 1111 del 2019, così come è stabilito il dovere del Giudice di tenerne conto (infra, 2° comma). Tuttavia, come stabilito nel 39° Considerando del citato Regolamento UE, il legislatore europeo lascia “al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell’audizione”.
Questa discrezionalità è stata esercitata nella Riforma Cartabia che disciplina l’ascolto del minore agli artt. 473bis 4.e 473bis 5, in particolare, l’art. 473bis 4. determina i casi dell’ascolto del minore, l’art. 473bis 5. determina le modalità dell’ascolto.
L’art. 473bis 4, primo comma c.p.c. prevede che il minore che ha compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, se necessario con l’assistenza di un esperto o altro ausiliario. (Cfr. p. 51, Relazione illustrativa D.L 149/22).
Il magistrato può condurre l’ascolto del minore (c.d. ascolto diretto) oppure può avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile (c.d. ascolto assistito). La delega all’ascolto conferita dal giudice ad un soggetto terzo è esclusa “stante la delicatezza dei temi su cui il minore è chiamato ad esprimersi”
Lo stesso comma, ultima frase, dispone che le opinioni del minore debbano essere prese in considerazione, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità.
“Il legislatore ha inteso qui tutelare l’autodeterminazione e la personalità del minore, che designa il patrimonio individuale del singolo da individuarsi non solo nelle capacità e inclinazioni naturali ma anche nelle aspettative del minore.”
I casi di esclusione tipizzata dell’audizione del minore sono elencati nel secondo comma dell’art. 473bis 4.
l giudice non ascolterà il minore quando:
l’ascolto è contrasto con l’interesse del minore;
l’ascolto è manifestamente superfluo;
sussiste una ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore;
il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.
Infine, nei casi di accordo tra genitori relativo all’affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario, art. 473bis 4. terzo comma, c.p.c.
L’art. 473bis 5. disciplina, come si è detto, le modalità dell’ascolto.
L’articolo detta innanzitutto una serie di garanzie ed accorgimenti a tutela del minore: il giudice, infatti, fisserà l’udienza tenuto conto degli impegni scolastici del minore, l’udienza verrà tenuta ove possibile in locali idonei ad adeguati all’età del minore, anche fuori dal tribunale, il giudice esporrà la natura del procedimento e gli effetti dell’ascolto, tenuto conto dell’età e della maturità del minore.
Prima di procedere all’ascolto, il giudice “indica i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto.”(art. 473bis 5. terzo comma c.p.c.)
L’ultimo comma dell’art. 473bis 5. c.p.c. prevede in ogni caso che dell’ascolto del minore sia effettuata registrazione audiovisiva. Qualora per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale dell’ascolto deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore.
Tratto dal sito mediazionefamiglia.com