Tra le molteplici innovazione, introdotte con la riforma Cartabia, possiamo, sicuramente, annoverare l’obbligo, per i genitori che si separano, di depositare, insieme al ricorso e alla comparsa di risposta, il piano genitoriale.
La ratio sottesa all’introduzione del piano genitoriale è garantire il superiore interesse del minore, con il fine precipuo di tutelarlo da qualsiasi condotta genitoriale , che possa essere lesiva della loro integrità psico-fisica.
Ma, ora, capiamo, in concreto, cosa sia il piano genitoriale.
Quest’ultimo è uno schema molto dettagliato, ove si racchiude l’intera vita quotidiana del minore (o minori), tra cui si annovera:
i giorni di visita dei genitori, le responsabilità a carico di ciascuno dei due; il nominativo del medico curante, le attività scolastiche; le attività extra-scolastiche; le attività di dopo scuola; le vacanze estive ed invernali; le attività religiose seguite dal minore; le amicizie frequentate dal minore; le eventuali patologie di cui soffre il minore.
Coerenziando con quanto sopra esposto, il Giudice deve avere a sua disposizione una vera e propria bacheca ove viene indicato tutto quanto riguarda la vita dei minori.
Orbene, stando le cose, dobbiamo, anche comprendere quando le parti processuali debbano depositare l’atto genitoriale.
Il piano genitoriale andrà allegato e depositato da parte ricorrente, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio in Tribunale.
Dunque il documento, contenente il piano, insieme a tutta la documentazione probatoria cui si fa riferimento, andrà depositato nell’atto introduttivo del giudizio.
Ci si interroga in cosa possa incorrere il genitore, che non dovesse ottemperare al suddetto obbligo.
Il genitore che non rispetta il piano potrà subire una multa fino a 5.000,00 euro.
La riforma ha statuito, quindi, l’irrogazione della suddetta multa, avendo come fine precipuo la tutela del minore nei confronti di genitori che siano di pregiudizio ai suoi interessi e dunque possano ostacolare una sana ed equilibrata crescita; oltre a poter ostacolare l’altro genitore che invece rispetta pedissequamente quanto statuito nel piano (un rimedio all’ex art. 709 ter c.p.c. che prevedeva il c.d “rimprovero” del Giudice al genitore che non rispettava quanto deciso nel ricorso sul diritto di visita e il pagamento dell’assegno di mantenimento).
Il Tribunale, stante l’obbligatorietà del deposito del piano genitoriale, ha la possibilità (dunque può scegliere se farlo o meno) di ascoltare i minori, quando ritenga che una delle disposizioni inserite nel piano sia di pregiudizio, recte, lesiva dei i loro interessi.
Il Giudice, prima di disporre l’ascolto del minore, dovrà valutare la sua capacità di discernimento, ossia se è capace di intendere e di volere, e valutare se l’ascolto non lo pregiudichi, e, solo successivamente, lo ascolterà.
Per completezza espositiva è , inoltre, doveroso sottolineare che, almeno fino ad oggi, non vi è uno schema di piano genitoriale valevole per tutti i Tribunali.
Ne consegue che, ciascun nucleo famigliare potrà redigere un suo piano genitoriale, che sia il più completo e comprensibile possibile, con l’auspicio, ovviamente che, a breve, potremmo vedere un unico piano genitoriale, valevole in tutti i Tribunali, sia, questo, per agevolare le famiglie, che gli operatori del diritto.
Roma, 16.10.2023
Avvocato Valentina Di Bartolomeo (Socio AMI LAZIO)