Manca il nulla osta delle autorità marocchine per mancata conversione all’Islam. Il Tribunale di Napoli autorizza il matrimonio

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“In linea di principio, le Autorità consolari magrebine subordinano il rilascio del nulla osta al matrimonio alla presentazione del certificato che attesta la conversione alla religione islamica da parte del nubendo di differente religione: tale condizione è posta a carico della sola donna sul presupposto dei precetti della legge islamica Shariʿa.
Tale limitazione, costituisce un’evidente violazione del diritto di sposarsi e fondare una famiglia, garantito dall’art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 3 della nostra carta costituzionale.
Allorquando il diniego del nulla osta si fondi solo su basi religiose e non esistono altri impedimenti alla celebrazione delle nozze – in quanto le parti sono in possesso dei requisiti indispensabili indicati dal codice civile agli articoli 84, 85, 86 – l’autorità giurisdizionale italiana può ben autorizzare l’ufficiale di stato civile competente all’esecuzione delle pubblicazione anche in assenza del nulla osta da parte dello Stato straniero.
Va comunque evidenziato che, nell’uniformare il proprio operato alla legge, l’ufficiale dello stato civile, quale funzionario della Pubblica Amministrazione, non può prescindere dal fare applicazione del diritto vivente, considerando la disposizione di legge non ad litteram, ma interpretandole costantemente ed uniformemente agli approdi giurisprudenziali”.
Avv. HAMIDA MEGHERBI (Socio AMI NAPOLI)

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