Il genitore a cui è stato affidato il figlio che decide di andare a vivere all’estero col minore non può essere perseguito per violazione degli accordi stabiliti dal giudice in fase di separazione. Non si tratta di sottrazione di minori, né tantomeno di rapimento. Spetta quindi all’altro genitore, che ha “il diritto di visita”, tentare di rivedere gli accordi per poter incontrare il figlio. Lo si evince dalla sentenza n.31717 della sesta sezione penale della Cassazione.
Il caso riguarda una mamma, Karin R., alla quale era stato affidato il figlio nel 2001, con diritto di visita del padre in periodi stabiliti a Roma, dove la coppia viveva prima della separazione. Karin, però nel 2002 decise di trasferirsi per lavoro in Germania, ma a seguito della denuncia dell’ex marito venne dichiarata sia in primo grado sia dalla Corte di Appello di Roma responsabile di “mancata esecuzione colposa dei provvedimenti di un giudice (art 338 cp)”.
La Cassazione ha reso giustizia alla madre, annullando la sentenza perché il “fatto non sussiste”. Secondo i giudici, «il trasferimento del minore all’estero deciso legittimamente dal genitore affidatario non potrebbe mai qualificarsi come illecito ed essere disciplinato alla stregua delle disposizioni previste per il “legal kidnapping”, collegato dalla Convenzione dell’Aja all’illiceità del trasferimento o del mancato rientro del minore soltanto in relazione alla violazione di un diritto di affidamento». Il genitore non affidatario può in questi casi, con l’ausilio dell’autorità preposta, ridefinire gli accordi per gli incontri periodici con i figli.
IL MESSAGGERO
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