Svolta dei giudici sulle relazioni pre-matrimoniali. “Legami di fatto fenomeni radicati e di pari dignità”
Specificano a riguardo i giudici della Cassazione: «La decisione è riferita a casi in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza della coppia che avesse i connotati di stabilità e continuità, e nella quale i conviventi abbiano elaborato un progetto e un modello di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, dal quale inevitabilmente discendono anche reciproche contribuzioni economiche».
Il caso dal quale è partita la Suprema Corte è quello di una coppia di Bologna. I due avevano deciso di divorziare ma la moglie non lavorava né aveva lavorato in passato per occuparsi della famiglia e al momento della rottura, lui (autore di testi musicali), aveva concesso una cifra mensile ritenuta insufficiente. Dopo due gradi di giudizio, i giudici con l’ermellino hanno deciso di tener conto, per il conteggio dell’assegno di mantenimento, anche degli anni di convivenza della coppia durata tra il 1996 e il 2003. Scrivono in merito i togati: «Nella fattispecie in esame la corte d’Appello, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, dovuto dall’ex marito alla ricorrente, non ha effettivamente considerato, nella valutazione del contributo al ménage familiare, dato dalla donna, anche con il ruolo svolto di casalinga e di madre, il periodo continuativo e stabile di convivenza prematrimoniale avendo incentrato il giudizio oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato solo sulla durata legale del matrimonio».