I genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli che decidano di licenziarsi dal posto di lavoro per riprendere gli studi e seguire così le loro «aspirazioni e inclinazioni».
Lo sottolinea la Cassazione, che ha confermato il dovere di un padre di riprendere a mantenere il figlio David ventenne che aveva iniziato a lavorare giovanissimo come disossatore di carni suine e che dopo qualche anno si era licenziato per iscriversi a un corso per parrucchiere.
La mamma, con la quale il ragazzo viveva, aveva chiesto al marito separato di dare al figlio 300 euro al mese più il 50% delle spese straordinarie. Contro la ripresa dell’obbligo di mantenimento – che fu stabilita in primo grado dal Tribunale di Modena nel marzo 2004 e confermata dalla Corte d’appello di Bologna nel dicembre dello stesso anno – il padre ha reclamato innanzi ai giudici della Suprema corte, sostenendo che «l’obbligo di mantenimento non si ripristina in caso di abbandono del lavoro».
Ma Piazza Cavour (sentenza 24018) gli ha risposto che «non ha colpa il figlio che rifiuta una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui tali aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto (nel proseguire a lavorare) sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia».
IL MESSAGGERO
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