Il Consigliere Regionale della Liguria, Alessio Saso, è l’autore di una legge regionale, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale della Liguria, mediante la quale sono stati contemplati sostegni di natura economica e psicologica in favore dei separati e divorziati in difficoltà.
L’AMI si augura che questa legge possa estendersi su tutto il territorio nazionale poiché la situazione di molti separati e divorziati nel nostro Paese, specie dal punto di vista economico, sta diventando emergenziale, al nord come al sud.
Vi sono milioni di separati che vivono alle soglie della povertà, che dormono nelle proprie autovetture, che chiedono aiuti alla Caritas e ad altre organizzazioni similari.
L’Italia non può fare finta di niente dinanzi a questo crescente fenomeno.
Alessio Saso ha avuto una grande intuizione di fare una legge che possa ridare dignità e voce a tutte le persone che, a causa della frattura del loro matrimonio, hanno perso ogni speranza.
Quanto prima, l’AMI si farà portavoce del progetto di Alessio Saso al fine di diffondere, a livello mass-mediatico, la positività di questa legge regionale.
Avv. Gian Ettore Gassani
Presidente Nazionale AMI
ECCO IL TESTO DI LEGGE DI ALESSIO SASO:
TESTO RIFORMULATO ED APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DALLA III COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2008
PARERE DI COMPATIBILITA’ ESPRESSO, ALL’UNANIMITA’, DALLA II COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2008.
PDL n. 257 (D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SASO E PLINIO): “NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’”
Articolo 1
(Principi e finalità)
1. La Regione riconosce l’importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.
2. La Regione, in attuazione del disposto del comma 1, promuove interventi in favore dei genitori separati, finalizzati al recupero e alla conservazione dell’autonomia e di un’esistenza dignitosa degli stessi.
3. In particolare, i benefici di cui alla presente legge hanno la finalità di garantire a padri e madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa famigliare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge, le condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriale.
Articolo 2
(Azioni regionali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, in particolare svolge le seguenti azioni:
a) promuove protocolli di intesa tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operante in tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all’articolo 3.
Articolo 3
(Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. La Regione, nell’ambito degli interventi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), promuove e sostiene la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell’affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli)
2. I Centri di cui al comma 1 sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla l.r. 12/2006, operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori e possono essere costituiti nel numero di uno per ogni territorio afferente le Aziende sanitarie locali.
3. Tali Centri possono essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore non aventi finalità di lucro, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.
Articolo 4
(Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. La programmazione distrettuale di cui alla l.r. 12/2006 valorizza gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, i programmi che prevedano:
a) alloggi, anche temporanei, nei quali possono essere ospitati i genitori separati che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa famigliare sia stata assegnata all’altro coniuge separato;
b) servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti allo stesso riconosciuti, in caso di separazione, dal diritto di famiglia, finalizzati all’effettivo esercizio del ruolo genitoriale, nonché alla vigilanza sull’effettiva giusta osservanza dei principi e delle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla l. 54/2006 ;
c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.
Articolo 5
(Finanziamento dei Centri di Assistenza e di Mediazione Familiare)
1. Il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all’articolo 25 della l.r. 12/2006 individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dei programmi previsti dagli articoli 3 e 4.
2. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative, individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.
Articolo 6
(Monitoraggio)
1. La Regione svolge un’azione di monitoraggio sull’impiego delle risorse per verificare l’andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e di Mediazione Familiare e dell’assegnazione degli alloggi, nonché sull’efficacia dei programmi finanziati.
Articolo 7
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’utilizzo dello stanziamento dell’U.P.B. 10.101 “Fondo per le politiche sociali”, per le spese di parte corrente, e dell’U.P.B. 10.201 “Fondo per le politiche sociali”, per le spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.