La Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 6229 del 7 marzo 2024 ha stabilito che: “La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della L. n. 898 del 1970 n. 898, introdotto dall’art. 16 L. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dall’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro“.
TFR e spettanza quota di incentivo all’esodo. Differenze ed esclusione
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@ BLIBLIOTECA ACCLAVIO, SALA AGORA' - TARANTO
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Dic 5@15:30–19:30
Il COA di Taranto ha riconosciuto 2 crediti formativi.
17:00
Carcere: diritti inviolabili e r...
@ Biblioteca “Carducci” - Sala 43 Paolo Rossi Monti Via XI Settembre n. 18 – Città di Castello (PG)
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Evento gratuito accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi (1 c.f. in materia di diritto penitenziario e 1 c.f. in materia di diritti umani) Locandina Convegno[...]