NEGATO IL TRASFERIMENTO AD UNA MADRE E AI FIGLI IN UN’ALTRA CITTA’. VIENE LESO IL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’

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Il Tribunale di Napoli concede il “divorzio” ad una coppia. Qualche tempo dopo la moglie deposita un ricorso mediante il quale chiede la modifica delle condizioni dettate dal Tribunale ed in particolare chiede di essere “autorizzata” a trasferirsi, per motivi lavorativi che dimostra, a vivere al nord, a circa 850 km di distanza, con i figli . Il Tribunale viste le prove dell’offerta lavorativa accoglie questa richiesta anche perché valuta “le inequivoche volontà espresse dai minori, intese come favorevoli al trasferimento, in particolare sulla volontà dei minori ha affermato: «atteso – i minori – sono parsi al giudice, che li ha ascoltati in presenza della Dr.ssa F.F. dell’UPP, hanno dichiarato entrambi di essere felici di trasferirsi a Pordenone, città che già conoscono per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole presso le quali saranno iscritti, di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio tornerebbero a Napoli, come promesso dalla madre, di non aver alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre, di essere certi di tornare a Napoli ogni qualvolta lo vorranno e che il padre potrà recarsi da loro senza alcun problema, di farsi portavoce anche della piccola sorella». Il marito della donna, papà dei 3 bambini della coppia, impugna in Corte di Appello il provvedimento. La Corte di Cassazione, I sezione, Presidente Francesco Antonio Genovese, evidenzia come “il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la «facoltà di vederli e tenerli quando desidera». Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni. Il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dai due fratelli. ma non risulta sia stata ascoltata la sorella più piccola. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/03/2024) 07/05/2024, n. 12282

Avv. Luca Volpe (Socio AMI LAZIO)

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