Il regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 ed entrato in vigore dal 1 settembre dello stesso anno, prevede per gli avvocati l’obbligo di conseguire nel corso di un triennio un numero minimo di 90 crediti formativi.
Tale normativa non solo introduce un obbligo ma anche e soprattutto un incentivo all’aggiornamento, essendo gli avvocati, come ogni altro professionista, tenuti ad offrire ai proprio clienti una preparazione all’altezza delle aspettative e del mercato.
Soltanto gli avvocati professori universitari sono esentati dall’obbligo suddetto.
Quanto alle modalità, ciascun avvocato deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, una relazione scritta dalla quale si desume il percorso effettuato al quale corrisponde un determinato numero di crediti.
Gli eventi in grado di fornire i crediti, devono essere accreditati anche stabilmente dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine e dalla Cassa Nazionale di previdenza forense“.
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