La Suprema Corte di Cassazione ha condannato un marito a provvedere al mantenimento della moglie, da cui era stato lasciato dopo appena una settimana dalla celebrazione del matrimonio, peraltro non consumato (sent. n.2721/2009)
Questa sentenza ha fatto e farà discutere a lungo.
Essa ha “riesumato” un princìpio superato, del tutto garantista, che si fonda essenzialmente sulla mera valutazione dei redditi, e none sulla sua durata ed effettiva realizzazione.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda della moglie di ottenere il mantenimento poiché la esigua durata del matrimonio non avrebbe consentito di dimostrare l’effettivo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La donna, allora, aveva inoltrato ricorso in appello ottenendo, in tale sede, il riconoscimento di un assegno dal marito di euro 250,00 mensili per la sensibile disparità dei redditi dei due coniugi ed il deterioramento del tenore di vita subìto dopo la separazione.
La Cassazione, infine, a seguito di ricorso del marito, confermava la sentenza dei giudici di secondo grado, ponendosi clamorosamente in contrasto con precedenti provvedimenti della stessa Corte.
Si tratta, certo di una singola pronuncia, ma anche di un passo indietro rispetto alla nuova cultura giuridico-giudiziaria che aveva tentato di eliminare il pericoloso ed orrendo fenomeno delle cosiddette automatiche ed ingiustificate “rendite parassitarie” scaturenti dal matrimonio.
La gran parte degli studiosi in materia familiare e/o minorile, da anni ritiene che, il matrimonio, perché possa far sorgere obblighi e diritti debba effettivamente realizzarsi attraverso una autentica e sostanziale comunione spirituale e materiale.
E’ evidente,dunque, che la mera e formale celebrazione di un matrimonio, la sua insignificante durata (una settimana) e la mancata consumazione non rispondano affatto ai requisiti sopra richiamati.
In sede ecclesiastica tale matrimonio sarebbe stato dichiarato nullo e la delibazione della sentenza avrebbe prodotto effetti anche sul piano economico, escludendo il diritto della moglie di ottenere un assegno di mantenimento.
Ciò dimostra che il diritto della Chiesa sia giustamente severo verso determinati comportamenti. E’ il nostro diritto italiano che non riesce ancora a staccarsi da una sorta di garantismo a senso unico.
Si spera,allora, che tale sentenza resti un fatto eccezionale e che il suo principio non trovi cittadinanza nel nostro attuale diritto di famiglia.
Per quanto,ormai, il matrimonio sia un istituto in crisi (lo dimostrano le impietose statistiche) si ritiene, sul piano squisitamente laico –giuridico che esso debba riacquistare – anche attraverso il diritto e la giurisprudenza – un significato diverso e migliore. Il diritto può cambiare le coscienze ed il comune sentire.
Il matrimonio non può essere un affare, un escamotage per ottenere una rendita, una sorta di sistemazione studiata a tavolino, un welfare, una truffa.
Il matrimonio e le leggi che lo regolano sia nella fase fisiologica che patologica, sono una cosa seria.
Se non ci si riappropria del significato più intimo e significativo del matrimonio (e non vengono penalizzate, ma anzi premiate, condotte moralmente incomprensibili) si rischia il tracollo della famiglia,almeno di quella “istituzionale”.
Non si può inculcare nella mente della gente la prospettiva che il matrimonio,tale solo sulla carta, equivalga a quello autentico, fondato su reali progetti di comunione e condivisione dei coniugi.
Non può passare il messaggio per le giovani coppie che “mal che vada, il matrimonio paga sempre”.
Il diritto al mantenimento, sia in sede separativa che divorzile, è un diritto sacrosanto, una conquista di civiltà irrinunciabile, ma proprio per questo esso deve prevedere parametri certi a garanzia di chi ne beneficia e di chi è obbligato a corrisponderlo.
La legge sul divorzio aveva già magistralmente messo ordine su tale questione. E’ stata parte della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che ha creato, talvolta, assolute incertezze.
Non vi è dubbio che il coniuge più debole economicamente abbia il diritto di vedersi riconosciuta la possibilità di continuare a condurre una vita dignitosa, simile – entro certi limiti! – a quella goduta a quella in costanza di matrimonio.
Ma perché questo avvenga occorre che l’avente diritto dimostri che ne sussistano tutti i presupposti (durata significativa e realizzazione del matrimonio, prova della rinuncia ad un’attività professionale e lavorativa per dedicarsi a tempo pieno all’altro coniuge e alla prole, prova della impossibilità a reperire una idonea occupazione lavorativa anche in rapporto all’età, concreto contributo alla realizzazione latu sensu dell’altro coniuge, non aver subìto l’addebito).
Solo a queste condizioni deve essere possibile ottenere un assegno di mantenimento che premi un impegno.
Gli effetti di una visione del matrimonio inteso come una “sistemazione sociale ed economica”, ha disincentivato le giovani coppie a sposarsi.
Non so se sia un bene o un male, ma di sicuro questo nuovo fenomeno sociale non può prescindere dall’analisi di cui sopra.
E’ troppo rischioso per il coniuge economicamente più forte accettare di sottoscrivere una sorta di “contratto capestro”. Meglio una convivenza more uxorio. In tal caso se l’amore finisce, nessuno deve passare alla cassa e poi ognuno se ne andrà per la sua strada.
Non vorrei,tuttavia, deludere i conviventi, né penso di contraddirmi rispetto a quanto ho sostenuto fin qui, ma auspico che anche tra i conviventi possano sorgere una serie di diritti e doveri minimi (tra cui il diritto al mantenimento).
Trovo antisociale che una persona che abbia convissuto per tanti anni con il compagno della vita (al quale semmai abbia dato la gioia della nascita dei figli) possa essere “defenestrata” all’improvviso, magari in tarda età, senza vedersi garantito dall’altro, ricorrendone i presupposti, il diritto di sopravvivere.
Così come trovo antisociale il coniuge che,senza aver consumato il matrimonio, abbandona l’altro dopo pochi giorni ottenendo, per di più, il diritto ad essere mantenuto.
Si tratta di due autentiche ingiustizie sociali, due italiche contraddizioni che dovranno essere elimintate.
Il principio della solidarietà è un fatto sacro, socialmente riconosciuto.
Esso non può discendere da un atto formale (come sovente può risultare essere un matrimonio), ma sostanziale caratterizzato dalla esistenza di un profondo vincolo di una famiglia, legittima o di fatto che sia.
Avv. Gian Ettore Gassani
Presidente Nazionale AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani)