Con l’ordinanza n. 4530 del 20 Febbraio 2025 la Corte di Cassazione affronta nuovamente l’argomento del valore probatorio delle prove, anche relative al tradimento, acquisite violando la Legge o la privacy del proprio partner.
Nel rispetto del principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, la Corte di Cassazione ha chiarito che se la prova del tradimento deriva dall’illecita sottrazione del telefonino oppure dall’aver clonato lo stesso, la stessa non ha valore.
La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che è L’utilizzo delle chat da parte del giudice di merito si rivela illegittimo con conseguente inutilizzabilità delle stesse ai fini di riscontro di quanto dichiarato dalla teste. Ciò in quanto non vi è prova idonea per ritenere acquisite in modo legittimo le conversazioni tramite Whatsapp e Telegram dal telefono, atteso che la circostanza che i coniugi avessero accesso ai rispettivi telefoni ed in particolare alle password è riferita dalla teste per averlo appreso dalla parte.
Tale ordinanza, tuttavia, assume rilievo, ed è destinata ad assumere sempre maggiore importanza, poichè, rispetto alle precedenti, si spinge oltre e chiarisce che l’eventuale testimonianza che conferma il tradimento, perché narrato da chi afferma di averlo subito, non può essere posto a fondamento dell’addebito.
Si legge, infatti, “ A tal proposito va premesso che in tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto “ sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell’accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni “de relato” in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perchè indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”.
Proprio perché i testi de relato actoris non risultano assolutamente credibili, la Corte di Cassazione ha deciso, nel caso specifico, che “ Orbene, sulla scorta dei superiori principi non può che ritenersi erronea la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l’acquisizione illecita delle conversazioni (e quindi provata la disponibilità reciproca delle password dei dispositivi cellulari) in virtù di quanto riferito dalla teste, per come appreso dalla signora, ossia che i coniugi avevano accesso ai rispettivi telefoni. Tale circostanza risulta decisiva ai fini di ritenere utilizzabili le chat versate in atti che sono state poste a fondamento del giudizio circa l’esistenza di “una relazione sentimentale del anteriormente al suo allontanamento dalla casa coniugale ed al deposito del ricorso per separazione”. Ad avviso della corte territoriale le chat hanno costituito un elemento probatorio decisivo atteso che “il contenuto delle chat evidenzia il carattere “riservato” della relazione di cui le frasi sono inequivoca espressione in un periodo in cui l’appellante conviveva ancora con la moglie”.