La III sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 8259 del 28 febbraio 2025, la quale ha evidenziato come la separazione personale dei coniugi, seguita da un atto di trasferimento della proprietà di un bene in modo da eludere il pagamento delle imposte, costituiscano artifizi e raggiri idonei ad integrare l’illecito penale succitato.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, tra l’altro, i coniugi, dopo aver ottenuto la sentenza di separazione personale e proceduto con l’intestazione fittizia dell’immobile, continuavano la convivenza more uxorio; circostanza dimostrata dall’accusa al processo attraverso la produzione dei post presenti su Facebook e relativi alla coppia.
Nel reato, tra l’altro, concorre altresì il coniuge che riceve fittiziamente il bene laddove sia a conoscenza dei motivi reali dell’intestazione a suo favore.