L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale riguardante l’assegno mensile da versare all’ex coniuge

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La deduzione non spetta se la somma viene versata in un’unica soluzione


L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla richiesta del trattamento fiscale da applicare all’assegno mensile o collegato ad altra cadenza periodica, per un periodo di tempo definito (es: 5.000 euro per ventiquattro mesi) che l’istante potrebbe essere chiamato a versare al coniuge dalla sentenza di divorzio.

In particolare, l’istante, ricordando che con circolare 12 giugno 2002, n. 50, punto n. 3.1, l’amministrazione finanziaria ha precisato che la deduzione dal reddito complessivo prevista per gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, non spetta nell’ipotesi in cui il versamento sia effettuato in unica soluzione, ritiene che solo le somme corrisposte al coniuge in unica soluzione non possono essere dedotte dal reddito complessivo, concludendo che, qualora la sentenza di divorzio preveda a proprio carico l’obbligo di versare al coniuge, entro un determinato arco temporale, degli assegni con cadenza periodica, tali assegni possono essere dedotti dal reddito complessivo.

L’Agenzia delle Entrate ha concluso diversamente, rilevando che non hanno natura reddituale gli assegni corrisposti in unica soluzione, che rappresentano sostanzialmente una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi. La possibilità di rateizzare il pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo. Per detti assegni, non è prevista alcuna tassazione in capo al beneficiario, né alcuna deduzione per il soggetto che li corrisponde.

( Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 11 gugno 2009, n.153/E: Istanza di interpello – assegni corrisposti al coniuge inconseguenza di separazione legale – art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir).

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