Gli assegni alimentari corrisposti alla ex moglie sono deducibili dal reddito anche se non versati materialmente quando, per effetto di una sentenza del tribunale, sono compensati con la parte dell’indennità di fine rapporto del marito che il coniuge divorziato deve restituire perché percepita in misura maggiore di quella spettante. Per lo stesso meccanismo di compensazione, gli alimenti si considerano effettivamente percepiti dalla moglie e quindi soggetti a tassazione.
Il chiarimento dell’Agenzia, contenuto nella risoluzione 157/E del 15 giugno, scaturisce dall’interpello di un contribuente che, su sentenza del tribunale, corrisponde gli alimenti alla ex moglie subendo una trattenuta dall’Inps sulla propria pensione. L’istante ha in seguito intrapreso un’azione legale nei confronti della ex moglie perché ritiene di averle versato una somma, come parte della propria liquidazione, superiore a quella dovuta. Il tribunale ha deciso che la ex moglie deve restituire tale cifra e che ciò avvenga ordinando all’Inps di non effettuare più la trattenuta sulla pensione del contribuente fino a quando non abbia fine il credito.
L’istante ritiene, quindi, di poter continuare a dedurre gli assegni corrisposti alla moglie anche se, in base a quanto disposto dal giudice, non vi è un’erogazione materiale. Provvederebbe, inoltre, a comunicare alla ex moglie, con raccomandata, l’importo trattenuto ogni anno dalla somma totale dovuta.
L’Agenzia ricorda, preliminarmente, che sono deducibili dal reddito “gli assegni periodici corrisposti al coniuge… nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria” (articolo 10, comma 1, lettera c, del Tuir). Per il coniuge che li percepisce gli assegni sono assimilati a redditi da lavoro dipendente e quindi soggetti a Irpef (articolo 50, comma 1, lettera i del Tuir).
Le somme corrisposte una tantum, invece, non rientrano tra gli oneri deducibili e non vanno tassate in capo al coniuge che li percepisce. Tra queste, anche la liquidazione di fine rapporto di lavoro, una percentuale della quale, in base alla legge 898/1970 (articolo12-bis), spetta al coniuge anche se maturata dopo la sentenza di divorzio.
Nel caso in esame, il tribunale ha deciso che la parte in eccesso ricevuta dalla moglie venga restituita attraverso la non corresponsione degli alimenti da parte del marito, in base a una procedura di compensazione. Di conseguenza, l’Agenzia, concordando con l’ipotesi del contribuente, stabilisce che egli può dedurre gli assegni dal proprio reddito perché vengono rispettate le condizioni previste dall’articolo 10 del Tuir: gli alimenti sono stabiliti per decisione dell’autorità giudiziaria e sono effettivamente sostenuti, in questo caso con la compensazione. In virtù dello stesso meccanismo, gli assegni sono considerati effettivamente percepiti dalla moglie che dovrà, quindi, assoggettarli a tassazione.
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